Evoluzione giurisprudenziale del risarcimento del danno a seguito di infortunio in itinere.
Nota a Cass. Sez. Lavoro - Sentenza 18 maggio 2009 n. 11417
La scelta di un percorso più pericoloso rispetto alla norma per uscire dal luogo di lavoro non cancella il diritto al risarcimento del danno per infortunio in itinere sempre se vi sia un collegamento tra la condotta attuata e la prestazione lavorativa. Tale principio è stato pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un'azienda vinicola che ha avuto un sinistro stradale mentre stava tornando a casa per una strada impervia. Il lavoratore si era rivolto al tribunale di primo grado chiedendo il riconoscimento dell'indennità Inail ma i giudici glielo avevano negato. Nell'occasione, il collegio giudicante aveva affermato che la grave situazione di rischio in cui si era venuto a trovare l'infortunato "era stata determinata da una sua scelta volontaria e per nulla necessitata, non avendo lo stesso alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto prescelto". La Cassazione al contrario ha riconosciuto l'indennizzabilità del sinistro stabilendo che l'infortunio si era realizzato a fronte di un comportamento che "sebbene imprudente era comunque ricollegabile alle finalità aziendali" essendo avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa e in conseguenza della scelta di percorrere il sentiero di accesso all'azienda più scosceso e pericoloso. Quest'ultima opzione, infatti, sebbene non necessaria, e anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo a esigenze meramente personali. Così si è pronunciata la Cassazione nella recentissima Sentenza 18 maggio 2009 n. 11417
D'altro canto, detta pronuncia segue in ordine cronologico una precedente, esattamente la Cass. Sez. Lavoro Sent. n. 15047/07, con la quale la Suprema Corte aveva fissato in maniera chiara ed organica i “paramentri” entro cui un danno capitato al lavoratore in itinere avrebbe potuto essere “ricompreso” nell'ambito dell'attività lavorativa, e quindi risarcito. Infatti, gli Ermellini, con la indicata pronuncia, avevano precisato che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio, che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso).
La sopra riportata pronuncia assume notevole importanza in quanto aveva mutato del tutto l'orientamento sino ad allora seguito dalla Cassazione in merito, in quanto, sin a quel momento, era prevalentemente quello di “delegare” la valutazione della “abnormità” o meno della condotta del lavoratore (e quindi la sussistenza o meno del nesso con la prestazione lavorativa) al giudice di merito. A titolo di esempio al suddetto orientamento si riporta la Cass. Sez. Lavoro Sent. n. 15312/2001, in cui si era statuito che la colpa esclusiva del lavoratore non osta all'operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo, anche in ipotesi di infortunio in itinere, il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, secondo l'apprezzamento del fatto al riguardo compiuto dal giudice di merito. (Nella specie, in riferimento ad un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva utilizzato la propria autovettura per tornare dal lavoro alla propria abitazione, il giudice di merito aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, sulla base del rilievo che l'incidente era addebitabile alla colpa esclusiva del medesimo lavoratore, che non aveva osservato un segnale di stop; la S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza, sulla base del riportato principio di diritto e dell'inerente rilievo che neanche l'addebitabilità dell'incidente alla violazione di una specifica prescrizione delle regole della circolazione stradale è idonea, di per sè, a configurare l'ipotesi del rischio elettivo).
Infine, è utile e doveroso riportare l'orientamento più datato ma più restrittivo, con il quale veniva negata ogni pretesa risarcitoria nel caso in cui vi fosse stato una benchè minima scelta “arbitraria” del lavoratore riguardo al precorso da o per il posto di lavoro. A titolo di esempio, la Cassazione aveva statuito che, perchè si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico, ma occorre che lo abbia posto in una situazione di rischio specifico (derivante, cioè, dalle condizioni peculiari dell'attività lavorativa), ed occorre altresì che tale rischio non sia elettivo, ossia derivante da una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha escluso la configurabilità di infortunio sul lavoro nell'ipotesi di lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso e interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni) (Cass. Sez. lavoro, n. 8269/1997).
Ancora, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non è strettamente necessaria la circostanza che esso si è verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio. Infatti, l'assicurazione infortuni non è infatti finalizzata a coprire i rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione di attività lavorativa nè ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l'integrità fisica o mentale. Ne consegue che il rischio, se può non essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, non può essere totalmente estraneo all'attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa , più latamente intensa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento (Cass. Sez. lavoro, n. 6088/1995).
Avv. Luigi Modaffari